1. Il corso si propone di fornire una preparazione completa nelle materie giuridiche di base, con accentuata professionalizzazione in funzione dei quattro curricula previsti.
2. Il corso è articolato nei seguenti curricula: "Giurista d'impresa", che prepara alle professioni di operatore giuridico d'impresa e posizioni assimilabili, dipendente di studio professionale operante nel campo dei servizi legali e di consulenza delle imprese, dipendente di impresa bancaria o assicurativa con posizioni di responsabilità, agente di assicurazione, promotore finanziario; "Giurista delle amministrazioni pubbliche", che prepara alle professioni di esperto legale di amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche ed enti, di esperto giuridico in tutti i settori in cui si svolge l'attività dell'amministrazione pubblica, nonché di operatore dell'amministrazione giudiziaria; "Consulente del lavoro e delle relazioni industriali", che prepara all'esame di accesso alla professione di consulente del lavoro; "Giurista del terzo settore", che prepara ad operare nel settore dell'assistenza sociale, nell'inserimento e reinserimento di soggetti svantaggiati e nella gestione delle relative organizzazioni, anche mediante la predisposizione domande d'accesso ai bandi pubblici di erogazione dei fondi a ciò diretti.
Requisiti di accesso ai corsi di studio
1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Al fine di fornire agli studenti uno strumento di autovalutazione in ordine alla scelta del Corso di laurea, in particolare quanto al possesso delle caratteristiche attitudinali e delle conoscenze minime necessarie, la Scuola prevede un test di orientamento, diretto a rilevare la presenza delle conoscenze di base, anche linguistiche, necessarie per intraprendere gli studi giuridici.
3. L'aver effettuato la prova, sia con esito positivo sia con esito negativo, è condizione indispensabile per poter sostenere esami di profitto. L'esito negativo della prova impone obblighi formativi aggiuntivi finalizzati a colmare le lacune riscontrate, che dovranno essere assolti secondo le modalità previste dalla Scuola, specificate nel bando annuale istitutivo del test.
4. L'esito della prova, portato a conoscenza dello studente al termine del test, non è reso pubblico e non influisce sulla carriera del medesimo. Il Corso di Laurea utilizzerà gli esiti dei test in forma aggregata per promuovere attività di tutorato, ai sensi del successivo art. 14.
Articolazione delle attivita' formative ed eventuali curricula
1. Il corso ha la durata di tre anni.
2. Tutti gli insegnamenti saranno svolti su base semestrale ad eccezione degli insegnamenti da 15 CFU.
3. Una parte delle ore di didattica frontale potranno essere impiegate dai docenti per lo svolgimento di attività seminariale, anche in forma telematica, secondo modalità definite dal Corso di laurea.
4. Nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di laurea provvede ogni anno a formulare alla Scuola la proposta di programmazione dell'attività didattica, nonché a discutere ed approvare i programmi dei corsi di insegnamento.
5. Il Consiglio di Corso di laurea cura che i programmi dei corsi d'insegnamento:
a) siano pubblicati sul sito della Scuola in tempo utile da consentire agli studenti di fruirne in vista dell'inizio delle lezioni e dello svolgimento degli esami di profitto;
b) siano formulati in modo chiaro e definito, per ciò che riguarda gli argomenti del corso, l'indicazione del testo o dei testi di studio da utilizzare, con la chiara specificazione dei testi eventualmente consigliati in alternativa, nonché dei materiali che eventualmente integrano i testi, che dovranno essere comunque resi disponibili in modo da consentire agli studenti di fruirne in tempo utile per gli appelli di esame;
c) siano adeguati alle finalità del corso
d) corrispondano, nei loro contenuti, alla intitolazione formale del corso; con particolare riferimento agli insegnamenti obbligatori, i contenuti devono rispondere all'esigenza d'illustrare gli elementi essenziali della disciplina;
e) tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva della didattica del Corso di laurea, della necessità di coordinamento all'interno delle aree scientifico-disciplinari e tra aree vicine o comunque interferenti;
f) tengano conto, nell'ambito di una visione complessiva delle finalità di ogni insegnamento, dei programmi degli altri corsi in cui eventualmente sia ripartito l'insegnamento, anche al fine di prevedere un equivalente onere di studio per gli studenti che sostengono le rispettive prove d'esame;
g) siano commisurati al numero di crediti assegnati a ciascun corso.
6. I programmi su cui gli studenti sostengono gli esami sono quelli indicati per l'anno accademico durante il quale gli esami stessi sono sostenuti, salva la possibilità degli studenti di concordare con il docente un diverso programma, già indicato in precedenti anni accademici.
7. Le attività formative sono articolate in quattro curricula, come previsto dagli articoli seguenti.
8. Oltre ai 150 CFU previsti dal piano di studi in relazione ai diversi curricula ai sensi del comma seguente, lo studente è tenuto ad acquisire 5 CFU per conoscenze linguistiche ai sensi del successivo articolo 6; 18 CFU per ulteriori attività formative ai sensi del successivo articolo 7, e 7 CFU per la prova finale ai sensi del successivo articolo 12.
9. Il piano di studi è articolato nel modo seguente:
1° ANNO COMUNE (57 CFU)
- Diritto privato I - IUS/01 (12 CFU)
- Economia politica – SECS-P/01 (9 CFU)
- Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne - IUS/18 (6 CFU)
- Storia della Costituzione romana - IUS/19 (6 CFU)
- Filosofia del diritto - IUS/20 (9 CFU)
- Diritto costituzionale generale - IUS/08 (9 CFU)
- Diritto privato II - IUS/01 (6 CFU)
2° ANNO COMUNE (51 CFU)
- Diritto commerciale - IUS/04 (9 CFU)
- Sistemi giuridici comparati - IUS/02 (6 CFU) in alternativa Sistemi giuridici comparati (in inglese) IUS/02 (6CFU)
- Diritto del lavoro - IUS/07 (6 CFU)
- Diritto penale - IUS/17 (9 CFU)
- Diritto amministrativo - IUS/10 (9 CFU)
- Diritto dell'Unione europea - IUS/14 (6 CFU)
- Informatica giuridica - ING-INF/05 (6 CFU)
3° ANNO - CURRICULUM GIURISTA D'IMPRESA (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (9 CFU)
- Diritto commerciale avanzato - IUS/04 (15 CFU)
- Tecnica e analisi dei bilanci - SECS-P/07 (6 CFU)
- Fiscalità e responsabilità dell'impresa - IUS/12 (6 CFU)
3° ANNO - CURRICULUM GIURISTA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (9 CFU)
- Diritto amministrativo avanzato - IUS/10 (15 CFU)
- Economia pubblica – SECS-P/03 (6 CFU)
- Diritto pubblico dell'economia - IUS/05 (6 CFU)
3° ANNO - CURRICULUM CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZ. INDUSTR. (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (9 CFU)
- Diritto del lavoro avanzato - IUS/07 (15 CFU)
- Diritto della sicurezza sociale - IUS/07 (6 CFU)
- Tecnica e analisi dei bilanci - SECS-P/07 (6 CFU)
3° ANNO - CURRICULUM GIURISTA DEL TERZO SETTORE (42 CFU)
- Diritto tributario - IUS/12 (6 CFU)
- Sistemi processuali e tutela dei diritti - IUS/15 (9 CFU)
- Stato sociale e diritti - IUS/08 (6 CFU), IUS/01 (3 CFU) e IUS/20 (6 CFU) per un totale di 15 CFU
- Diritto amministrativo specialistico IUS/10 (6 CFU)
- Diritto dell'esecuzione penale - IUS/16 (6 CFU)
Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
1. Le lezioni si svolgono secondo un calendario definito dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, su proposta del Consiglio di Corso di laurea, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di laurea può prevedere lo svolgimento di attività didattica a distanza, regolandone le modalità.
3. Al termine di ogni corso di insegnamento è previsto un esame di profitto. L'esame di profitto potrà svolgersi in forma scritta, o in forma orale, o in forma scritta ed orale. L'esame in forma esclusivamente scritta non potrà consistere in un questionario a risposta sintetica. L'esame in forma scritta ed orale potrà articolarsi sia in una prova scritta il cui superamento sia condizione per l'ammissione alla prova orale, sia in una prova scritta integrata dalla prova orale.
4. Nell'ambito dei corsi di insegnamento articolati in due semestri possono essere previste prove intermedie valutative, da tenersi esclusivamente nella sessione invernale di esami. Tali prove intermedie devono riferirsi a parti del programma già trattate e possono comportare lo scomputo dall'esame finale di ciò che ne è oggetto, fermo restando che in sede di esame finale si richiede comunque la conoscenza delle nozioni di base riferibili a tali parti.
5. Modalità ed effetti di ulteriori forme di verifica nel corso dell'attività didattica sono regolate dal Consiglio di Corso di laurea.
6. Le commissioni di esame sono composte secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. Gli esami non possono eccedere il numero di 20. In caso di insegnamenti suddivisi in più moduli deve essere prevista la possibilità di sostenere un unico esame.
8. Il calendario degli appelli di esame è proposto annualmente dal Consiglio di Corso di laurea alla Scuola, che lo approva, in conformità con le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo. Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione.
9. Il calendario delle sessioni di laurea è proposto annualmente dal Consiglio di Corso di laurea alla Scuola, che lo approva. Il relativo calendario è tempestivamente comunicato agli studenti a cura del Presidente della Scuola di Giurisprudenza
Modalita' di verifica della conoscenza delle lingue straniere
1. Lo studente è tenuto ad acquisire 5 CFU per conoscenze linguistiche relative ad una lingua dell'Unione Europea diversa da quella italiana. Il Consiglio di Corso di laurea delibera il livello di conoscenza linguistica ritenuto adeguato.
2. 3 CFU dei 5 di cui al comma precedente possono essere acquisiti in uno dei seguenti modi:
a) sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo;
b) sulla base di certificazioni, eventualmente possedute dallo studente, rilasciate da istituti linguistici di riconosciuta fama e di diffusione internazionali, dalle quali risulti l'acquisizione del livello di conoscenza linguistica richiesto. La certificazione dà diritto all'acquisizione dei suddetti CFU, se sia stata rilasciata nei quattro anni antecedenti alla richiesta avanzata dallo studente.
c) mediante il superamento di esami relativi ad insegnamenti in lingua straniera, impartiti presso Corsi di laurea coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza o presso altri Corsi di laurea dell'Ateneo.
d) mediante la partecipazione, durante il corso di studi, al programma di studio Erasmus+ o a programmi bilaterali di scambio;
e) mediante la partecipazione, durante il corso di studi, a stages presso imprese straniere nel quadro del programma Erasmus+ traineeship o nel quadro di convenzioni bilaterali stipulate dal Dipartimento o dall'Ateneo;
f) mediante lo svolgimento, durante il corso di studi, di un periodo di ricerca all'estero della durata di almeno tre mesi, concordato preventivamente con un professore della Scuola, e successivamente certificato dalla struttura ospite ove la ricerca è stata effettivamente svolta;
g) mediante altre modalità, riconosciute idonee da un delegato o da una commissione indicati dal Consiglio del Corso di laurea.
3. I crediti maturati secondo le modalità previste dal comma precedente lettere a), c), e d) verranno attribuiti, previa verifica d'ufficio, senza bisogno di alcuna domanda da parte dello studente.
4. I residui 2 CFU per conoscenze linguistiche vengono automaticamente acquisiti in ragione della componente linguistica della prova finale, in conformità al successivo articolo 12 del presente regolamento.
Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini
1. Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti ulteriori crediti relativi ad attività formative:
a) 6 CFU, al secondo anno di corso, per la stesura di un breve elaborato scritto che sintetizza i risultati di una ricerca su un argomento tratto da una materia significativa tra quelle del curriculum che lo studente intende prescegliere. La prova dovrà essere svolta in uno dei seguenti settori: IUS/04 Diritto commerciale in relazione al curriculum Giurista d'impresa, IUS/10 Diritto amministrativo in relazione al curriculum Giurista delle Amministrazioni Pubbliche, IUS/07 Diritto del lavoro in relazione al curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, IUS/08 Diritto costituzionale in relazione al curriculum Giurista del terzo settore;
b) 12 CFU per attività formative a scelta libera, purché coerenti con il piano di studio, secondo le seguenti modalità:
b.1) mediante un tirocinio formativo collegato al curriculum che si intende prescegliere o già prescelto, attivato secondo le modalità previste dall'Ateneo, previa presentazione di un progetto formativo, da sottoporre alla verifica e all'approvazione da parte del docente a ciò delegato dalla Scuola. Il tirocinio o attività di ricerca vengono valutati da un minimo di 6 a un massimo di 12 CFU in ragione dell'impegno richiesto allo studente (considerato in ore).
b.2) mediante la frequenza con profitto verificabile di corsi offerti da altre istituzioni, se riconosciuti coerenti col piano di studi e approvati dal Presidente del Corso di laurea.
b.3) mediante seminari ed attività didattiche proposte annualmente dalla Scuola di Giurisprudenza o da altre Scuole dell'Ateneo, a scelta libera dello studente, purché coerenti con il progetto formativo di ciascun curriculum.
b.4) ai sensi del successivo articolo 13, potranno altresì essere attribuiti da 6 a 12 CFU a fronte di competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, purché pertinenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea e del curriculum prescelto.
La valutazione della coerenza rispetto al progetto formativo degli esami, dei moduli o dei corsi scelti dallo studente, di cui alla precedente lettera b.3), nonché il riconoscimento dei crediti per abilità, competenze, conoscenze ed abilità di cui alla precedente lettera b.4) sono effettuati da un delegato o da una commissione indicati dal Consiglio di Corso di laurea.
Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU
1. Il Consiglio di Corso di laurea, nel caso di richieste di riconoscimento di studi, esami e titoli accademici conseguiti all'estero, esamina di volta in volta i programmi svolti, ai fini dell'attribuzione dei crediti nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.
2. I corsi seguiti nelle Università straniere, con le quali il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Scuola di Giurisprudenza hanno in vigore accordi, progetti e/o convenzioni riconosciuti dal competente Ministero, vengono convalidati secondo le modalità previste dagli accordi stessi, come applicati dalla Commissione per la mobilità internazionale degli studenti, istituita presso la Scuola di Giurisprudenza.
3. Sono ammessi alla partecipazione al programma di mobilità Erasmus+ gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici che hanno i requisiti prescritti dal bando di Ateneo, nonché quelli specificamente stabiliti dalla Scuola di Giurisprudenza, su proposta della Commissione per la mobilità internazionale degli studenti.
4. Le procedure relative alla mobilità internazionale, alla scelta della sede e degli esami da sostenere all'estero sono definite dalla Scuola di Giurisprudenza, su proposta della Commissione per la mobilità internazionale degli studenti, nel rispetto del bando di Ateneo e degli accordi che regolano i singoli scambi.
5. La conversione dei voti ottenuti all'estero è compiuta dalla Commissione per la mobilità internazionale degli studenti, sulla base di una tabella accessibile agli studenti
Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticita
1. Il Consiglio di Corso di laurea, in relazione a particolari attività formative può stabilire un obbligo di frequenza.
2. Il Consiglio di Corso di laurea adotta disposizioni che, in quanto possibile, facilitino gli studenti nella frequenza alle lezioni.
3. Gli esami di Diritto privato I e di Diritto costituzionale generale sono propedeutici a tutti gli altri, con l'eccezione di Economia politica, Filosofia del diritto, Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne, e con l'eccezione di Diritto privato II, per il quale è propedeutico il solo Diritto privato I. Eventuali altre propedeuticità, per singoli insegnamenti, sono indicate dal Consiglio di Corso di laurea nell'ambito della programmazione didattica.
4. L'esame sostenuto senza l'osservanza della propedeuticità viene annullato d'ufficio.
Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time
1. Il Corso di laurea prevede la possibilità di immatricolare studenti part-time, i quali potranno essere chiamati a conseguire un numero di CFU annui compreso fra un minimo e un massimo, secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi dell'Università degli studi di Firenze.
2. Il Consiglio di Corso di laurea cura l'organizzazione dei servizi didattici tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti part-time.
3. Per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti part-time si applicano le norme generali stabilite dall'Università di Firenze.
Regole e modalità di presentazione dei piani di studio
1. Lo studente esercita le opzioni che gli sono attribuite dal presente regolamento e dalle altre norme che disciplinano il suo curriculum mediante la presentazione di un piano di studio.
2. I piani di studio devono essere presentati all'inizio del terzo anno di corso, secondo le scadenze fissate annualmente dalla Scuola.
3. La presentazione dei piani di studio avviene di regola in via informatica.
4. Qualora il piano di studi non risulti conforme alla prevista regolamentazione, un'apposita commissione concorda con lo studente eventuali modifiche.
5. L'approvazione definitiva dei piani di studio viene effettuata dal Consiglio di Corso di laurea. Il piano di studio può essere ripresentato l'anno successivo apportando modifiche finalizzate alla scelta dell'argomento della prova finale.
6. Lo studente deve scegliere il curriculum all'atto dell'iscrizione al terzo anno
Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo
1. Alla prova finale sono assegnati 7 CFU. Il suo superamento comporta altresì l'acquisizione degli ulteriori 2 CFU per conoscenze linguistiche di cui all'art. 6 del presente Regolamento. La sua preparazione dovrà impegnare lo studente per un numero di ore corrispondente al numero di crediti assegnati.
2. Essa consiste nella approfondita discussione di un caso, questione o tema, sulla base di un elaborato scritto. Il docente che segue lo studente nella preparazione della prova finale curerà che la ricerca finalizzata alla preparazione dell'elaborato comprenda anche materiale in una lingua dell'Unione Europea.
3. Lo studente può sostenere la prova in una materia non insegnata nel Corso di laurea, purché inserita nel piano di studi individuale.
4. In relazione al voto finale, il Consiglio di Corso di laurea provvederà a individuare forme di incentivo per gli studenti che si laureino entro i tre anni di corso.
5. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza e composte da almeno cinque membri.
6. La votazione è espressa in centodecimi, con eventuale lode
Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario
1. In caso di trasferimento da altro Corso di laurea - della stessa classe o di altra classe - istituito presso l'Università di Firenze o presso altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione Europea, i crediti acquisiti per ogni settore disciplinare ricompreso tra quelli di base e caratterizzanti sono riconosciuti, previa verifica dei programmi, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento didattico del Corso di laurea. I crediti in eccesso sono riconosciuti, a domanda, nell'ambito dei crediti per attività formative a scelta libera di cui all' art. 7.
2. Nel caso di trasferimento dal Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (vecchio ordinamento) istituito presso l'Università di Firenze, i crediti saranno riconosciuti sulla base della tabella A allegata. Nel caso di trasferimento dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza istituito presso l'Università di Firenze, i crediti saranno riconosciuti sulla base della tabella B allegata.
3. A fronte di competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, potranno essere attribuiti da 6 a 12 CFU, da imputare ai crediti per attività formative a scelta libera di cui all'art. 7.
4. Le procedure di trasferimento verranno espletate da un delegato indicato dal Consiglio di Corso di laurea
5. Il riconoscimento dei crediti formativi verrà espletato dal delegato o dalla commissione previsti dall'art.7.
Servizi di tutorato
1. Il Corso di laurea si avvale dei servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita assicurati dalla Scuola di Giurisprudenza.
Pubblicita su procedimenti e decisioni assunte
1. Il Corso di laurea garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.
Valutazione della qualita'
1. Il Corso di laurea, per tutti i corsi di insegnamento tenuti e per tutti i docenti, adotta al suo interno il sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti, gestito dal Servizio di Valutazione della didattica dell'Ateneo, nonché un sistema di valutazione delle opinioni dei laureati.
2. I risultati di tale valutazione sono resi disponibili al docente interessato, al Presidente del Corso di laurea e al Presidente della Scuola di Giurisprudenza, in modo da poter essere utilizzati per effettuare, ove necessario, un miglioramento della qualità della didattica. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un'analisi delle criticità e l'elaborazione di azioni correttive, nelle modalità stabilite con cadenza almeno annuale dal Consiglio di Corso di laurea.
3. Il Corso di laurea attiva al suo interno un sistema di valutazione delle qualità coerente con il modello approvato dagli Organi Accademici.